Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche
E’ possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente pari al 36% (portata al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2015).
Rientrano tra queste spese quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.
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Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Contributi statali
La legge n. 13 del 9 gennaio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, e il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio ’96, n. 503, rappresentano già un primo passo verso il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche anche se spesso la loro attuazione risulta ancora oggi di difficile o incompleta applicazione.
Con la legge del 1989 sono state introdotte tre condizioni che devono essere rispettate sia negli edifici privati che in quelli pubblici:
- l’accessibilità
- l’adattabilità
- la visitabilità
Affrontare il problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere, al contrario, intervenire in un secondo momento per la loro eliminazione, implica costi aggiuntivi e risultati spesso non soddisfacenti.
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi contributi a fondo perduto.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
- I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone disabili
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
- la persona disabile
- l’esercente, la potestà o la tutela sul soggetto disabile
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va redatta su apposito modulo e presentata al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile in cui si intendono eseguire i lavori.
Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica per la presentazione della domanda visita il sito Regione Umbria